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TASSAZIONE SULLA VENDITA DI METALLI PREZIOSI

Dal 1° gennaio 2024, con l'entrata in vigore dell'ultima Legge di Bilancio, sono state introdotte significative modifiche che riguardano la tassazione delle plusvalenze derivanti dalla vendita di metalli preziosi da investimento, in particolare in assenza di documentazione che attesti il prezzo di acquisto.

Per comprendere meglio le nuove disposizioni, consideriamo i due scenari possibili per la tassazione:

  1. Tassazione oro da investimento CON documentazione di acquisto:
    Se è possibile dimostrare il prezzo di acquisto originario attraverso documenti validi, come fatture o ricevute, la tassazione rimane invariata. Chi può attestare il prezzo di acquisto continuerà a versare il 26% della plusvalenza maturata al momento della rivendita. Ad esempio, acquistando a € 1.000,00 e rivendendo a € 1.200,00 con documentazione adeguata, la tassazione sarà del 26% su € 200,00, ovvero € 52,00. Sarà sufficiente fornire al commercialista i documenti che evidenziano i valori iniziali e finali per calcolare l'imposta dovuta.

  2. Tassazione oro da investimento SENZA documentazione di acquisto:
    La principale novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2024 riguarda i casi in cui mancano documenti che attestino il valore di acquisto. Prima del 31 dicembre 2023, le vendite di questo tipo venivano tassate al 26% su ¼ del totale incassato. Dal 1° gennaio 2024, la tassazione del 26% sarà applicata sull'intero incasso.

È importante tenere a mente alcuni punti fondamentali:

  • La definizione di metalli preziosi comprende oro, argento, platino e palladio, coinvolgendo così la tassazione nella rivendita di tutti i metalli nobili, non solo l'oro.
  • La forma, come lingotti, monete e grani, determina se un metallo prezioso è considerato "da investimento".
  • L'oro da investimento è l'unico metallo esente da IVA all'atto dell'acquisto, mentre argento, platino e palladio sono soggetti a IVA.
  • Detenere metalli preziosi da investimento non comporta nessuna applicazione di alcuna tassa. • Gli incassi dalla rivendita di metalli preziosi non si sommano ai redditi personali, mantenendo le soglie IRPEF invariate.
  • In caso di possesso di metalli preziosi da investimento ricevuti in eredità, se attestato da atto notarile, quest’ultimo è valido per il calcolo della plusvalenza in caso di rivendita.
  • Solo gli OPO (Operatori Professionali in Oro) elencati sulla Banca d’Italia sono autorizzati ad acquistare e vendere oro da investimento. Verifica l'elenco qui per evitare problemi legali e fiscali.
  • Euronummus SpA è autorizzata ad operare ai sensi della Legge 7/2000 dall’UIF Banca d’Italia n. 05000187 - iscrizione OAM n. OCO2318. Euronummus SpA è altresì membro di AOL (Associazione Orafa Lombarda) e di FEDERPREZIOSI.

Se avessi bisogno di ulteriori chiarimenti o ulteriori informazioni puoi contattare il nostro numero verde 800 802 177 oppure inviarci una mail a info@euronummus.it

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